Legge 170/2010

Legge 170/2010


La Gazzetta Ufficiale n° 244 del 18 ottobre 2010 pubblica la Legge n° 170/10 fortemente voluta dall’Associazione Italiana Dislessia.
ART. 1:
Nel fornire la definizione di Dislessia, Discalculia, Disgrafia e Disortografia, pone l’accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge purchè non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.

ART. 2:
Indica le finalità incentrate su interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all’inclusione scolastica e sociale.

ART. 3:
Concerne l’individuazione precoce dei DSA che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è diagnosi.

ART. 4:
Prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.

ART. 5: 
Stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto a l’utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, l’uso di tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e  la possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera.

ART. 6:
Prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla 3 media) al fine di permettere l’assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

ART. 7:
Prevede che il MIUR, d’intesa con il Ministero della Salute, emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso prevede che il MIUR emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all’individuazione di forme di verifica e valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.

ART. 8:
Riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che entro 3 mesi debbono emanare norme per l’attuazione dei principi indicati nella legge.

ART. 9:
introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell’erario per l’attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.